Gravidanza e lavoro
Tutela delle lavoratrici madri
La lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro che inizia due mesi prima e termina tre
mesi dopo il parto (congedo di maternità), quando il lavoro
svolto non comporta rischi particolari e la gravidanza procede
senza problemi.
Il Decreto
Legislativo 151/2001, "Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità", prevede inoltre:
• l'astensione tre mesi prima del
parto nel caso di lavori gravosi e pregiudizievoli
• l'astensione anticipata dal lavoro in caso di gravi
complicanze della gravidanza o di malattie preesistenti che
potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza
• il cambio di mansione della lavoratrice nel caso di
condizioni di lavoro che possono rappresentare un rischio per la
salute della donna o del bambino
• l'astensione anticipata dal lavoro qualora il cambio di
mansione non sia possibile
I rischi lavorativi possono legarsi:
- all'organizzazione del lavoro (lavoro faticoso, notturno, con trasporto e sollevamento pesi, in catena di montaggio con ritmi frequenti oppure in piedi per periodi prolungati);
- all'ambiente (rumore elevato, vibrazioni, radiazioni, condizioni climatiche sfavorevoli);
- all'utilizzo di particolari materiali (mastici, colle, colori, vernici, smalti, gas anestetici, fumi, solventi, diluenti, detergenti, disinfettanti, metalli pesanti come il piombo);
- all'eventuale presenza di agenti infettivi (ad esempio: batteri, virus).
A chi rivolgersi per richiedere l'astensione anticipata dal
lavoro
Nel caso di problemi legati alla gravidanza:
- al proprio ginecologo che certifica la richiesta di astensione
anticipata dal lavoro, specificandone i motivi.
Il certificato deve essere inviato alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia di residenza della lavoratrice accompagnato da un modulo di richiesta debitamente compilato.
Nel caso di lavoro a rischio:
- al proprio ginecologo o al proprio medico di medicina generale
per richiedere un certificato che attesti la gravidanza in corso.
Il certificato va consegnato al datore di lavoro il quale procede
allo spostamento di mansione, qualora siano state individuate
mansioni compatibili. Di tale spostamento deve essere inviata
comunicazione scritta alla
Direzione provinciale del lavoro di competenza per
territorio.
- Se lo spostamento non è possibile, il datore di lavoro
invia una
comunicazione scritta alla DPL della provincia in cui ha sede
la ditta, allegando il certificato di gravidanza della lavoratrice
al fine di avviare la procedura di astensione anticipata dal
lavoro.Tale certificato deve contenere le seguenti
informazioni:
- dati anagrafici della gravida;
- settimana di gestazione;
- data ultima mestruazione;
- data presunta del parto.
| Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Direzione Provinciale del Lavoro |
